Con un’importante pronuncia del 2012, in tema di espropriazione forzata presso terzi, la Corte di Cassazione ha esteso il trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati a quello dei compensi corrisposti ad un agente di commercio.
In particolare la Cassazione ha sancito che le modifiche apportate dalle Legge n.311 del 2004 e dalla Legge n. 80 del 2005 al D.P.R. n.180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.
Pertanto, il creditore di un agente di commercio può pignorare le somme che quest’ultimo vanta nei confronti dell’azienda preponente a titolo di provvigioni per l’attività svolta nei limiti di un quinto della provvigione stessa al netto delle ritenute fiscali (Cass. n. 685 del 18.01.2012).
In precedenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al diverso trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici rispetto ai compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 381 del 05.11.2007) la quale non ha ravvisato alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno, invece, statuito che anche i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, per come previsto dall’art. 545 c.p.c, giungendo a tale conclusione a seguito di un’interpretazione letterale e logica dei ripetuti interventi modificativi compiuti dal legislatore sul D.P.R. 5/1/1950, n. 180, finalizzati ad estendere al settore privato la disciplina dettata per il settore pubblico in tema di espropriazione forzata presso terzi.
In dettaglio, tale statuizione trova il suo fondamento nel citato D.P.R. che sancisce, a seguito delle modifiche di cui alle Leggi n.311 del 2004 e n. 80 del 2005, (di conversione del D.L. n.35 del 2005) l’ insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, dei salari, delle paghe, assegni, gratificazioni, pensioni, indennità, sussidi e compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le aziende private, corrispondono ai oro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
L’unica eccezione a tale assunto deriva dall’art. 2 secondo cui gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro.
Il terzo comma dell’art. 52, del D.P.R. su menzionato aggiunge, inoltre, che i titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art.409 c.p.c., n. 3 (nella specie, rapporto di agenzia), con gli enti e le amministrazioni di cui all’art.1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono discende che i compensi corrisposti agli agenti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di un quinto, così come previsto dall’art. 545 c.p.c. e, nell’ipotesi in cui gli stessi operino in regime di plurimandato, ogni compenso provvigionale maturato da ciascun preponente può essere sottoposto a pignoramento nella misura innanzi indicata.
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