PATTO DI NON CONCORRENZA

PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE DOPO LA  CHIUSURA DEL MANDATO DI AGENZIA.

Il patto di non concorrenza post contrattuale (l’obbligo per l’agente di non assumere mandati in concorrenza con la casa mandante anche al termine del rapporto di agenzia) consiste, nel caso in cui l’agente lo accetti, nel corrispondere una indennità in occasione della cessazione del rapporto di agenzia da parte della casa mandante allo stesso agente.

Si tratta quindi di un obbligo che sorge per la casa mandante solo in presenza di un esplicito patto di non concorrenza post contrattuale ma che in mancanza di detto patto, non sussiste in capo all’agente alcun obbligo di rispetto della non concorrenza successiva alla scadenza del contratto, di conseguenza all’agente non spetterà  alcuna indennità.
Ove invece tale patto sia previsto, l’agente avrà diritto ad un indennizzo, secondo il dettato dell’articolo 1751 bis del Codice Civile.
Il patto di non concorrenza deve essere espresso in forma scritta contemporaneamente alla stesura del mandato di Agenzia, e non può essere stipulato successivamente.

Lo stesso articolo 1751 bis pone una serie di limitazioni sia con riferimento all’oggetto della non concorrenza sia con riferimento alla durata che del relativo obbligo, debba fare espresso riferimento alla medesima Clientela ed al medesimo genere di beni o servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia.

Il patto quindi dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa anche come elenco di clienti) sia più ampia rispetto a quella ove l’agente ha svolto la propria attività, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o comunque più ampi, anche nel genere e tipologia, rispetto a quelli che l’agente aveva il compito di promuovere.
La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite massimo di due anni, che decorrono dall’estinzione del rapporto contrattuale tra agente e mandante. Sempre l’art. 1751 bis cc prevede una riduzione automatica del termine (nel limite massimo di due anni) qualora tra le parti ne sia stato stipulato uno di durata superiore a quella massima biennale prevista dal legislatore.
Ovviamente, qualora agente e mandante si accordino per non dare atto al patto di non concorrenza stipulato in contratto, l’agente potrà ritenersi libero di svolgere attività per una ditta concorrente, e nulla gli sarà dovuto a titolo di indennità.
Qualora, dopo la cessazione del rapporto, l’agente violi il patto di non concorrenza, la casa mandante potrà richiedere la restituzione della indennità eventualmente già corrisposta, oltre ad una somma a titolo di penale ed il risarcimento del danno.
Nel secondo comma dell’art. 1751 bis del Codice Civile risulta evidente come la corresponsione dell’indennità debba avvenire alla cessazione del rapporto e pertanto si ritiene che la casa mandante non potrà invocare la violazione o l’adempimento del patto di non concorrenza senza aver prima corrisposto quanto dovuto a tale titolo all’agente. In sostanza, se il mandante non paga l’indennità non ha diritto a pretendere il rispetto del patto di non concorrenza.

Veniamo ora alla parte più concreta ossia alla entità e quantificazione dell’indennizzo. La norma non fissa dei parametri standard, ma lascia alle parti la libera contrattazione, senza tralasciare il contenuto degli Accordi Economico Collettivi, e comunque l’indennità deve essere “Congrua”.
Quando però le parti non provvedono alla quantificazione, sarà il Giudice a stabilire in via equitativa il quantum, tenendo sempre in considerazione la media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto e la loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo, la causa di cessazione del rapporto di agenzia, l’ampiezza della zona affidata all’agente e l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola casa mandante (Monomandatario o Plurimandatario).
Questa normativa è del 1° giugno 2001, quindi le clausole di non concorrenza postcontrattuale contenute in contratti stipulati successivamente sono soggette alla nuova disciplina; mentre per i contratti stipulati precedentemente con patti differenti nella forma o nella sostanza rispetto a quanto previsto nella nuova normativa, non saranno da considerarsi nulli, ma è data la possibilità alle parti di rivolgersi al giudice per la quantificazione del relativo indennizzo.
Appare opportuno valutare con estrema attenzione la convenienza di inserire o meno nei propri mandati la clausola di non concorrenza valida per il periodo successivo al termine del contratto stesso ed è importantissimo “negoziare” sui criteri di calcolo dell’indennità evitando così una eventuale valutazione equitativa del Giudice.


Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *