Il trasferimento dell’ azienda o di un suo ramo determina il subentro dell’ impresa acquirente in tutti i contratti stipulati dall’ alienante e ciò indipendentemente dal consenso del contraente ceduto (agente e/o dipendente) in deroga all’ art. 1406 c.c..
Nella specie, per quanto attiene i rapporti di agenzia, gli effetti del trasferimento dell’ azienda o di uno suo ramo da parte della mandante sono disciplinati dall’ art. 2558 c.c. e non dall’ art 2112 c.c. concernenti il lavoro subordinato. Ciò significa che il subentro del cessionario nei confronti dei contratti di agenzia è automatico ma non inderogabile, nel senso che le parti possono convenire diversamente, escludendolo.
In assenza pertanto di patto diverso tra cedente e cessionario, stante il trasferimento del rapporto collaborativo con quest’ ultimo che consegue al trasferimento d’ azienda, l’ agente conserva tutti i diritti che derivano dal mandato, compresa l’ anzianità. Il trasferimento automatico nel contratto di agenzia in forza del sub ingresso del cessionario in tutti i contratti stipulati per l’ esercizio dell’ azienda che si verifica nell’ ipotesi di cessione totale e/o parziale della stessa, non comparta peraltro che l’ agente debba subire passivamente tale risultato. L’ agente estraneo all’ accordo tra venditore e acquirente può, infatti, recedere dal contratto di agenzia “entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’ alienante” ex art. 2558, 3° comma c.c., ovverosia nelle ipotesi in cui: “…per ragioni estrinseche al contratto, non inerenti direttamente ad esso, la sostituzione del cessionario al cedente quale controparte del rapporto contrattuale realizza una situazione in vista della quale si sarebbe rifiutato di contrarre se l’ avesse conosciuta in tempo utile. Queste ragioni possono riguardare l’ identità, e la qualità, del nuovo soggetto, che subentrano nel contratto come imprenditore cessionario, e in particolare la sua affidabilità economica. La cessione dell’ azienda può integrare una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente sicurezza di solidità finanziaria, e che quindi non garantisce il terzo contraente del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del contratto di durata (tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli delle indennità da corrispondere alla fine del rapporto), e, più ampiamente, della regolare prosecuzione dell’ attività dell’ azienda cui è connessa l’ attività dell’ agente.”
(Cass. Civ. 12/10/2007 n.21445)
– Diversamente da quanto sopra prospettato il subentro dell’ acquirente, non avviene quando, nel contratto di cessione ciò è stato espressamente escluso e le parti hanno stabilito che i debiti inerenti al rapporto di agenzia, inclusi quelli per l’ indennità di fine rapporto, rimangono a carico della parte cedente.
Imprescindibile per l’ agente è dunque verificare se il proprio contratto sia stato ceduto alla parte acquirente, anche se non vi è un obbligo specifico delle parti contraenti di dare tale indicazione, la cui mancanza può semplicemente comportare una responsabilità per comportamento contrario ai principi della buona fede ex art. 1375-1749 c.c..
Conclusivamente:
– Nei contratti di agenzia i mandati proseguono automaticamente con l’ acquirente dell’ azienda e/o del ramo di azienda ceduto dalla vecchia mandante, salvo patto contrario tra cedente e cessionario.
– Non vi sono norme che impongono a carico di cedente e cessionario l’ obbligo d’ informativa dell’ operazione commerciale da essi conclusa.
– Nella prassi pare peraltro che il problema non si ponga perché in ogni caso entrambe le parti contraenti (cedente e cessionario) hanno interesse a chiudere e/o continuare il rapporto collaborativo.
– L’ agente il cui mandato sia trasferito automaticamente alla nuova azienda può recedere dal contratto di agenzia salvaguardando le proprie indennità laddove sussistano naturalmente i motivi di giusta causa poco fa evidenziati.
– Completamente di versa invece la sorte dei lavoratori dipendenti per i quali opera l’ art. 2112 c.c. che prevedono il passaggio automatico e, a differenza degli agenti, inderogabile in capo al cessionario delle rispettive posizioni.
Conseguenza ne è che rispetto ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento sussiste tra cedente e cessionario una responsabilità solidale.
Come comportarsi se la nuova società chiede all’ agente di firmare un nuovo contratto di agenzia?
Questo è notoriamente un passaggio molto importante: consigliamo di leggere con attenzione il nuovo documento, magari facendovi aiutare dalla nostra associazione. Dobbiamo verificare che lo stesso non sia peggiore rispetto a quello già in essere e che al suo interno ci sia un richiamo alla continuità di rapporto.
Può accadere, inoltre, che l’ azienda non comunichi nulla e vi chieda, da un certo momento, di emettere fatture provigionali intestandole ad una nuova ragione sociale. Anche in questo caso, non emettete documenti, o fate ordini, intestati a ragioni sociali diverse da quelle indicate nel vostro contratto, senza prima aver avuto chiarimenti scritti.
Fonte: avv. Patrizia Ravanelli dal notiziario di USARCI BERGAMO.
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