Il 30 luglio è stato rinnovato l’AEC Industria e Cooperazione e il 17 settembre quello della piccola e media industria (Confapi), ambedue con decorrenza 1 settembre 2014 e validità fino al 31.12.2017.
Miglioramenti soprattutto in fatto di tutele e diritti, mentre sul piano economico la nuova indennità meritocratica porterà risultati interessanti, pur con un criterio di calcolo piuttosto complicato e a partire dal 2016.
Il nuovo accordo sottoscritto il 30 luglio 2014 rinnova e sostituisce il precedente AEC siglato il 20 marzo 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2014.
Le principali modifiche riguardano:
- le variazioni di zona, clientela, prodotti e misura delle provvigioni
- i termini entro cui il preponente deve comunicare il rifiuto degli ordini
- gli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento delle provvigioni
- il periodo dopo la cessazione del rapporto con diritto alle provvigioni
- il diritto alle indennità per risoluzione del rapporto in ragione del pensionamento
- il periodo di sospensione del contratto per gravidanza e adozione
- l’indennità meritocratica di fine rapporto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016
Variazioni di zona, clientela, prodotti e misura delle provvigioni (art. 2)
Le variazioni si calcolano sul valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente.
Ferma restando la facoltà per la mandante di decidere variazioni di lieve entità (riduzioni fino al 5%), sono cambiati gli altri due livelli:
– di media entità, sono le riduzioni tra il 5 e il 15 % (erano tra il 5 e il 20%), con preavviso scritto di due mesi per plurimandato e di quattro mesi per il monomandato;
– di rilevante entità, sono le riduzioni superiori al 15 % (erano oltre il 20%), con preavviso scritto non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Altre due modifiche, rilevanti per la tutela del rapporto:
– estensione da 12 a 18 mesi per il plurimandato e 24 mesi per il monomandato dell’arco temporale in cui le variazioni si sommano e sono considerate come un’unica variazione.
– la facoltà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del preponente, non solo nel caso di variazione di rilevante entità (com’era nell’AEC 2002) ma altresì nel caso di variazione di media entità, di rifiuto da parte dell’agente della riduzione, con conseguente risoluzione del contratto ad iniziativa della mandante, diritto al preavviso e alle indennità di fine rapporto.
Responsabilità per il campionario (art. 3)
Il valore del campionario può essere addebitato solo in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo.
Periodo di prova (art. 4)
Nei contratti a tempo determinato che si rinnovano il preponente può stabilire un periodo di prova solo nell’ambito del primo rapporto.
Termine per il rifiuto della proposta d’ordine da parte della mandante (Art. 5)
E’ ridotto a 30 giorni rispetto ai 60 precedenti.
Provvigioni (artt. 6-7)
– Per le trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, il termine per il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi successivamente, “se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività svolta dall’agente”, viene portato a 6 mesi (nell’AEC 2002 era di 4 mesi).
– Sono riconosciuti gli interessi di mora per ritardato pagamento delle provvigioni, oltre 15 giorni dal termine previsto, nella misura dell’8% oltre al “tasso di riferimento” che è il tasso della BCE in vigore alla data.
Indennità di mancato preavviso (art. 9)
La novità rispetto alla precedente normativa sta nei termini usati, ma è sostanziale. Mentre l’AEC 2014 prevedeva che il calcolo venisse fatto sulle provvigioni “liquidate”, l’AEC 2014 prescrive che venga eseguito sulle “provvigioni e sugli altri corrispettivi maturati”, intendendo quindi anche non eventualmente liquidati ma spettanti.
Indennità di fine rapporto (artt. 10 e 11)
Come detto nell’introduzione, la novità riguarda l’indennità meritocratica, che il nuovo AEC modifica sostanzialmente rispetto al precedente del 2002 che generalmente determinava pochi spiccioli. Il nuovo criterio di determinazione produrrà sicuramente importi più interessanti, in presenza di determinati requisiti e condizioni. La norma però è piuttosto complessa e, poiché la decorrenza è rinviata al 1° gennaio 2016, ci riserviamo di trattarla separatamente e a tempo debito.
Indennità per andata in pensione (art. 10)
Il diritto alle indennità di fine rapporto viene riconosciuto anche per dimissioni a seguito del conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco e pure di vecchiaia o anticipata Inps (prima era solo di vecchiaia Enasarco). La novità però avrà decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Gravidanza e adozione (art. 13)
Il periodo di sospensione del contratto, durante il quale la mandante non può recedere, viene esteso dagli otto mesi precedenti a 12.
In caso di interruzione delle gravidanza il contratto potrà essere sospeso per il massimo di 5 mesi.
Fonte: Marcello Pasetto
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