GLI AGENTI IN DIFFICOLTA’ quando sono costretti a chiudere l’attività possono richiedere sia l’Indennizzo per Cessazione anticipata sia Quota 100.
Gli agenti di commercio hanno sempre più difficoltà a continuare la propria attività specialmente in età avanzata. A differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, per loro non sono previsti Ammortizzatori Sociali, hanno però due possibilità di uscita prima della maturazione del diritto alla Pensione di Vecchiaia o a quella Anticipata.
PENSIONE “QUOTA 100”
La Pensione Quota 100 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.
I requisiti sono:
– la cessazione del rapporto di lavoro autonomo o dipendente.
– possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni
– un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, cioè la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
INDENNIZZO PER CESSAZIONE ANTICIPATA ATTIVITA’
L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa ad Agenti di Commercio che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva.
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione, per il 2019 questo valore era di 513,01 euro.
L’indennizzo spetta ai soggetti che hanno i seguenti requisiti:
• dal 1° gennaio 2019,(esteso anche agli anni 2017 e 2018), abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, richiedendo la cancellazione dal Registro Imprese della Camera di Commercio.
• al momento della domanda d’indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
• al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo, risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.
La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti, Quota 100 compresa.
La riscossione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni.
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