Pignoramenti, massimo di un quinto sui compensi

Con  un’importante  pronuncia del 2012, in tema di espropriazione forzata presso terzi, la Corte di Cassazione ha esteso il trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati a quello dei compensi corrisposti ad un agente di commercio.

In particolare la Cassazione ha sancito che le modifiche apportate  dalle Legge  n.311  del  2004 e dalla Legge  n. 80 del 2005 al D.P.R. n.180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.

Pertanto, il creditore di un agente di  commercio può pignorare  le  somme  che quest’ultimo vanta  nei confronti dell’azienda preponente a titolo di provvigioni per l’attività  svolta nei limiti di un quinto della provvigione stessa  al  netto  delle  ritenute  fiscali  (Cass.  n.  685 del 18.01.2012).

In precedenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al diverso trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati  ai dipendenti pubblici rispetto ai compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 381 del 05.11.2007) la quale non ha ravvisato alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

I  Giudici  della  Suprema Corte di Cassazione hanno,  invece, statuito che anche i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili  nei limiti  di un quinto,  per  come  previsto dall’art. 545 c.p.c, giungendo a tale conclusione a seguito di un’interpretazione letterale e logica  dei ripetuti interventi modificativi compiuti  dal  legislatore  sul D.P.R. 5/1/1950, n. 180, finalizzati ad estendere  al settore  privato la  disciplina dettata per il settore pubblico in tema di espropriazione forzata presso terzi.

In dettaglio, tale statuizione trova il suo fondamento nel citato D.P.R. che  sancisce,  a seguito delle modifiche di cui alle Leggi  n.311 del 2004 e n. 80  del 2005, (di conversione del D.L. n.35  del 2005) l’ insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, dei salari, delle paghe, assegni, gratificazioni,  pensioni,  indennità,  sussidi e  compensi  di qualsiasi specie  che  lo stato,  le province,  i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza  e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e le imprese concessionarie  di un servizio pubblico  di comunicazioni o di trasporto,  nonché  le aziende private, corrispondono ai oro impiegati,  salariati e pensionati  ed  a qualunque  altra persona,  per  effetto  ed  in conseguenza dell’opera  prestata nei servizi da essi dipendenti.

L’unica eccezione  a tale assunto deriva dall’art. 2 secondo cui gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le  pensioni, le indennità che tengono  luogo di pensione  e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro.

Il  terzo  comma dell’art.  52,  del  D.P.R. su menzionato  aggiunge,  inoltre, che  i titolari  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui all’art.409 c.p.c., n. 3 (nella specie,  rapporto di agenzia), con gli enti  e le amministrazioni  di cui all’art.1,  comma 1, del  presente  Testo  Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso,  valutato al netto  delle ritenute  fiscali, purché questo  abbia  carattere certo e continuativo.

Alla luce delle considerazioni che precedono discende che i compensi corrisposti agli agenti  sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di un quinto, così come  previsto dall’art. 545 c.p.c.  e,  nell’ipotesi  in cui gli stessi  operino  in regime  di plurimandato,  ogni  compenso  provvigionale maturato  da ciascun  preponente  può  essere  sottoposto  a pignoramento nella misura innanzi indicata.


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