Non operano i limiti di pignorabilità di un quinto, un settimo o un decimo dopo che lo stipendio o la pensione siano stati depositati in banca.
Il limiti che la legge impone al pignoramento della pensione o dello stipendio non operano una volta che tali somme vengono versate sul conto corrente bancario. Da quel momento, infatti, detti proventi possono essere pignoranti integralmente.
Come noto, la legge stabilisce un tetto massimo alla pignorabilità di pensioni e stipendi. Ma tale tetto vale solo quando tale procedimento viene fatto prima che le somme siano materialmente erogate al beneficiario: ossia quando il pignoramento è notificato direttamente al datore di lavoro o all’istituto di previdenza (Inps, per esempio).
Tale limite è, in generale, di un quinto.
Se però il creditore è lo Stato (e, per esso, Equitalia S.p.A.), il limite è così scaglianato:
– un decimo, per retribuzioni/pensioni di importi da 0 a 2.500 euro;
– un settimo, per retribuzioni/pensioni di importi da 2.500 euro a 5.000 euro;
– un quinto, per retribuzioni/pensioni di importi da 5.000 in su.
Tanto per fare un esempio, se una banca, creditrice di un proprio correntista, intende pignorare a quest’ultimo lo stipendio e notifica l’atto al suo datore di lavoro, tutte le mensilità successive al pignoramento verranno erogate con il 20% in meno del reddito.
Tali limiti al pignoramento, però, non operano più se le somme vengono depositate dal lavoratore/pensionato sul proprio conto. Sul conto corrente, le somme sono pignorabili al 100%. È quanto ha avuto modo di ricordare, con una recente sentenza, il Tribunale di Napoli [1].
Quella in commento è una decisione che segue un orientamento ormai costante in giurisprudenza. Secondo tale interpretazione, infatti, al momento del versamento della somma sul conto corrente, cessa il rapporto tra lavoratore/pensionato e l’ente pagatore. Al suo posto, nasce un rapporto completamente nuovo, quello tra banca e correntista, che non è soggetto ai limiti di pignorabilità previsti per il reddito o la pensione, e pertanto non subisce neanche i limiti alla pignorabilità.
In pratica
Non si possono invocare i limiti previsti dalla legge per il pignoramento di stipendi e pensioni una volta che queste somme siano state depositate in banca. Il creditore, dunque, potrà effettuare il pignoramento nella misura integrale del 100%.
[1] Trib. Napoli, sent. del 28.05.2013.
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