Tutela Rapporto di agenzie

Colgo l’occasione di una consulenza con un nostro associato che, rammaricato, mi comunica di aver, per la seconda volta, ricevuto la disdetta di una casa mandante per la quale, partito da zero, ha acquisito una buona clientela, regolarmente pagante, con un ottimo incremento di fatturato.

Passati pochi anni la mandante ha pensato bene di disdettare l’agente per non pagare ulteriormente provvigioni e tenersi la clientela acquisita.

Si sa, è questa una vecchia storia “niente di nuovo sotto il sole”, ma come si dice “il troppo storpia”.

Ecco allora che l’agente, davanti a queste azioni ha la necessità di tutelarsi, di trovare una sorta di clausola di salvaguardia che almeno sia a mitigare economicamente il danno causato dalla perdita del mandato.

Pur vero che gli A.E.C. la tutela la offrono ma ovviamente solo in parte, in quanto frutto della contrattazione collettiva che presume compromessi, diversamente non sarebbero firmati dalle associazioni di categoria che rappresentano le case mandanti.

Ecco quindi che tanto più se già si è stati “vittima” di queste prevaricazioni, quando si acquisisce un nuovo mandato con fatturato zero e nel settore si è già introdotti e quindi alla nuova mandante viene offerta la propria introduzione in clientela attiva, è opportuno inserire nel contratto una apposita clausola che preveda il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità massima prevista dalla legge e cioè un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque.

In questo modo se l’azienda dà la disdetta dopo che l’agente ha sviluppato la zona, l’agente avrà almeno la soddisfazione di ottenere il massimo dell’indennità prevista dalla legge (art. 1751 c.c.) cioè un anno di provvigione sulla media degli ultimi cinque o da inizio rapporto se il contratto è durato meno di cinque anni.

Questo naturalmente non ferma la risoluzione del contratto ma almeno risarcisce l’agente del danno cagionato dalla perdita di un contratto per il quale tante energie erano state spese.

Tale clausola per la cui elaborazione scritta nel contratto è opportuno rivolgersi alla propria sede provinciale USARCI, non è di difficile accettazione da parte della nuova mandante se l’agente, al momento della stipula dell’accordo contrattuale ha una buona introduzione e conoscenza del settore con alte probabilità di sviluppo a breve termine del fatturato di zona.

 

Fonte: Massimo Azzolini


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