Con la sentenza 30 marzo 2018, n. 8008 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto di una società agente (nella specie una S.a.s.) ad ottenere l’indennità di fine rapporto in caso di pensionamento del socio amministratore.
Tale sentenza prende posizione su un tema su cui finora – in base a quanto consta allo scrivente – non vi erano specifici precedenti giurisprudenziali, stabilendo che non spetta alcuna indennità di fine rapporto ad una società agente a causa del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del suo amministratore.
La sentenza 30 marzo 2018, n. 8008 della Corte di Cassazione Lo svolgimento del processo Tizio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società di agenzia ………….. S.a.s., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona la società preponente ………………….S.r.l. al fine di farla condannare al pagamento, a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., dell’importo di € …………………………. ovvero della somma maggiore o minore che fosse risultata di giustizia, deducendo di aver svolto l’attività di agente di commercio per la società convenuta dal 1996 ai primi mesi del 2004, quando l’amministratore ……………………. aveva effettuato il recesso dal contratto di agenzia avendo raggiunto l’età pensionabile e non essendo più in grado di svolgere in modo adeguato l’attività di agente di commercio, posto che la società di agenzia ……………………….S.a.s. era composta, oltre che dallo stesso ………………….., socio accomandatario, dalla moglie e dal figlio, soci accomandanti.
La società preponente ………………….. S.r.l. contestava la fondatezza della domanda proposta dalla S.a.s., chiedendone il rigetto. In particolare la società convenuta eccepiva che il rapporto di agenzia era intercorso con la società di agenzia …………………….S.a.s., che è un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, per cui nessun rilievo poteva essere attribuito alle vicende personali di un socio, anche in considerazione del fatto che la società era costituita da altri due soci e non era stata messa neppure in liquidazione.
Con sentenza del 27 ottobre 2007 il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta a pagare in favore dell’attrice l’importo di € …………………………., a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. Avverso tale sentenza del Tribunale di Ancona proponeva appello la società …………………….. S.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona.
Con sentenza del 7 marzo 2014 la Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’appello proposto dalla società preponente …………………… S.r.l. ritenendo che l’Amministratore della S.a.s., in proprio, era carente di legittimazione, essendo estraneo al rapporto di agenzia in questione, che invece era intercorso tra la società di agenzia …………………… S.a.s. e la società ………………….. S.r.l. Inoltre la Corte territoriale di Ancona, a fondamento della sua decisione di accoglimento dell’appello, rilevava che la società d’agenzia ……………….. S.a.s. era un soggetto dotato di propria personalità giuridica ed era un autonomo centro di imputazione di interessi, con la conseguenza che il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del socio accomandatario era un fatto interno alla società, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia, anche perché ben avrebbero potuto i soci accomandanti sostituirsi o sostituire un terzo all’Amministratore della S.a.s. nella carica di amministratore e legale rappresentante della società di agenzia …………………S.a.s. Con ricorso notificato il 23 settembre 2014 l’Amministratore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società di agenzia …………………… S.a.s., chiedeva la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il 7 marzo 2014. La decisione Con la sentenza 30 marzo 2018, n. 8008 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dell’Amministrazione della S.a.s.
In particolare con la suddetta sentenza la Suprema Corte ha negato il diritto della società di agenzia ………………….. S.a.s. ad ottenere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. per il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del socio accomandatario affermando che: – la società agente è un soggetto dotato di propria personalità giuridica ed è un autonomo centro di imputazione di interessi; – il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del socio amministratore (nella specie socio accomandatario) è un fatto interno alla società, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia, anche perché gli altri soci avrebbero potuto sostituirsi al socio pensionato nella carica di amministratore e legale rappresentante della società; – nelle società di persone neppure il venir meno del socio amministratore (ad esempio per decesso) comporta l’impossibilità di prosecuzione dell’attività sociale e l’automatico scioglimento della società.
Considerazioni In buona sostanza, la Cassazione ha ritenuto che il recesso da un contratto di agenzia effettuato da una società agente a causa del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del suo amministratore integra un fatto imputabile alla società agente, essendo dipesa la cessazione del contratto di agenzia da una scelta dei soci e, quindi, nessuna indennità di fine rapporto spetta in tal caso all’agente, il quale ha sciolto il contratto di agenzia di sua iniziativa.
La sentenza in commento è interessante, in quanto chiarisce che il pensionamento del socio amministratore di una società di agenzia non dà diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto. Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8008 del 30 marzo 2018, è opportuno che il socio amministratore di una società di agenzia quando decide di andare in pensione consulti preliminarmente degli esperti, in modo da individuare con essi delle soluzioni alternative che gli consentirebbero di non perdere l’indennità di fine rapporto, evitando così spiacevoli sorprese.
Fonte Avvocato Alberto Trapani
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