A seguito delle numerose pressioni ed incontri promossi dalla nostra Associazione Nazionale “Usarci” con i parlamentari governativi, l’INPS, con circolare n°117 del 09/08/2019, ha recepito le nostre istanze.
Quindi l’Agente di Commercio da questo momento potrà presentare domanda di pensione INPS quota 100 (Avendone i requisiti richiesti) senza dover necessariamente chiudere prima la partita iva e cancellarsi dalla C.C.I.A.A.
Al momento dell’ottenimento della pensione, l’agente potrà percepire ancora provvigioni solo ed esclusivamente se tali importi sono attribuibili a vendite effettuate nel periodo antecedente l’ottenimento della pensione quota 100, se l’INPS accerterà che l’agente percepisce provvigioni su vendite successive alla pensione, la stessa verrà revocata.
Anche le indennità di fine rapporto sono state escluse dal computo ai fini reddituali.
L’INPS informa che l’indennizzo percepito dall’agente relativo alla cessazione dell’attività commerciale di cui al D-Lgs. Del 28 marzo 1996 e ss.mm.ii. è escluso dal reddito, pertanto anche chi percepisce tale indennizzo, può chiedere la pensione anticipata INPS quota 100, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti.
Lascia un commento