Vogliamo ricordare che il recesso dal contratto di agenzia è una volontà delle parti, quindi può avvenire in qualsiasi momento per semplice volontà delle parti. Ovviamente occorre rispettare il periodo di preavviso o pagarne il rispettivo mancato preavviso.
Cosa accade in tempi di Coronavirus.
Rimane sempre la possibilità di recesso con o senza preavviso, stante l’impossibilità a svolgere il proprio lavoro tenuto conto dei divieti, e quindi non per volontà dell’agente, il preavviso è da ritenersi sospeso fin quando l’autorità non ritira i divieti.
L’agente che riceve comunicazione di recesso con preavviso, invierà una nota alla mandante a mezzo raccomandata A/R o pec, del seguente tenore:
“Presa visione della Vs. volontà di recedere dal rapporto di agenzia tra noi in essere, Vi comunico che, ai sensi dell’art 11 dell’AEC sett. commercio (e dell’art. 9 AEC industria), oltre che dell’art. 1749 cc, il regolare periodo di preavviso decorrerà dal momento in cui le autorità permetteranno la libera circolazione e la ripresa delle attività, pertanto la Vs. comunicazione di recesso resterà sospesa fino a tale termine. Il mancato rispetto della sospensione determinerà il pagamento della relativa indennità di mancato preavviso.”
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