Agente di Commercio / Procacciatore d’affari, quali differenze ?
Le principali caratteristiche che differenziano l’Agente di Commercio dal Procacciatore di Affari sono :
Stabilità e Continuità.
Troppo spesso viene utilizzata questa forma di collaborazione (Procacciatore), senza che le mandanti tengano conto delle implicazioni di legge e senza sufficiente conoscenza dei diritti da parte degli incaricati.
Come già espresso sopra le caratteristiche che differenziano i due ruoli sono, la stabilità e la continuità.
Per definizione del Codice Civile con il contratto di agenzia l’Agente assume stabilmente l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata a fronte di un ristorno provvigionale preventivamente stabilito e garantito.
Il Procacciatore di affari invece svolge la sua attività per la mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (esclusiva, zona), può essere sia occasionale che continuativo; il primo svolge l’attività in via del tutto sporadica, non deve aprire una partita iva, non tiene una contabilità fiscale e può guadagnare massimo fino a 5.000 euro l’anno, superando questa soglia, viene considerato Procacciatore di affari continuativo e deve iscriversi al Registro Imprese, avere una partita Iva e pagare i contributi INPS.
L’Agente di Commercio si differenzia dal Procacciatore, oltre che dal regime fiscale e previdenziale, soprattutto per i diritti che gli vengono riconosciuti dal Codice Civile e dagli AEC di settore discussi, sottoscritti (e validi) dalle Associazioni di categorie accreditate e firmatarie (Usarci è una di loro ed è formata da Agenti e non legata a nessuna parte Politica o Associazioni di controparte).
Al Procacciatore non spettano :
- 1. Preavviso
- 2. Indennità di fine rapporto
- 3. Indennità meritocratica
- 4. Tutela della zona
- 5. Diritto alla Provvigioni Indirette
- 6. Contributi Enasarco (Firr e previdenziali)
Gli Agenti possono intraprendere rapporti di procacciamento con aziende, ma devono essere consapevoli che questi incarichi sono senza alcuna tutela.
Le imprese, per contro, dovranno tener conto delle possibili implicazioni economiche nei confronti dell’ Enasarco in caso di continuità di rapporto.
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